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Io non ci credo. Mi chiedo dove stiamo andando! Allora, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10505 del 18/04/2024 ha, senza mezzi termini, affermato "Senonché, ´ evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto giá posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Oggi, se ne esce il Ministero dell'Interno, con una circolare in cui viene riportato un parere dell'Avvocatura dello Stato, che, "sottolinea l'identitá tra le procedure di omologazione e approvazione. In realtá l’art. 45 c. 6 del D.Lgs 285/1992 CdS. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini. E anche leggendo l'art. 192 del regolamento di attuazione si capisce che le due procedure, per quanto effettivamente omologabili dal punto di vista tecnico, non lo sono affatto da un punto di vista giuridico. Infatti, leggendo il comma 3 dell'art. 192 sopra richiamato, Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2 si comprende (a meno che non si voglia negare l'evidenza), che omologazione e approvazione seguono, per quanto possibile la stessa procedura e che la seconda é meno vincolante, in quanto non ha, alla sua base, un elenco di particolari prescrizioni e caratteristiche fondamentali fissate dal regolamento. Quindi, secondo il mio umile pensiero, l'impossibilitaá di omologare deriva dalla mancanza di un regolamento, che indichi caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, che il Ministero non ha mai emanato. E, parlando di diritto in senso stretto, mi sa che l'Avvocatura dello Stato abbia dato una risposta sensata a chi vuole insistere nell'utilizzare un mezzo dichiarato non conforme alla norma, ma, quasi sicuramente, non vincente. La legge dice che l'autovelox deve essere omologato e chi dovrebbe attuare le disposizioni normative (emanando il regolamento indispensabile per poter procedere all'omologazione) risponde Nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell’art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato (D.M. 282/2017). Ora, é palese che il Regolamento, ai sensi dell'art. 192 risuta essenziale e nelle more (dopo 25 anni dall'emanazione della norma primaria!), risultato evidente di un assoluto menefreghismo da parte del Ministero, prendiamo la scorciatoia e procediamo all'approvazione, ai sensi dell'art. 192, comma 3 (ma il comma dell'omologazione é il 2!). E ora, gli Organi accertatori dovrebbero andare in Corte di Cassazione per sostenere che, nonostante giuridicamente non ci si regga in piedi, abbiamo sempre operato (fidandoci dei nostri Ministri!) nella convinzione di essere dalla parte della ragione.
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